Statuto

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Titolo I

Costituzione e scopi

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “Innova Musica”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente sul territorio dello Stato italiano.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’associazione ha durata illimitata.

1. A decorrere dall’avvenuta iscrizione nel registro nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l‘indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Innova Musica APS” oppure “Innova Musica associazione di promozione sociale”.
2. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L’Associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività sui principi di democrazia, partecipazione, libertà di espressione e promozione della cultura.
Essa persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).
In particolare, l’Associazione opera nei seguenti settori di interesse generale:
a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e digitali di promozione e diffusione della cultura musicale e delle arti performative (art. 5, comma 1, lett. i);
b) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività di formazione extra-scolastica e permanente, anche mediante strumenti digitali e piattaforme di e-learning, finalizzate alla diffusione della cultura musicale e alla qualificazione professionale in ambito artistico e musicale (art. 5, comma 1, lett. d e l);
c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico, materiale e immateriale, con particolare riferimento al patrimonio musicale, alla ricerca artistica e alla produzione contemporanea (art. 5, comma 1, lett. f).
L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dall’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

L’Associazione ha come finalità principale la promozione, diffusione e qualificazione della cultura musicale attraverso la creazione e gestione di scuole di musica strutturate, centri di formazione artistica e percorsi educativi professionalizzanti.
In particolare, l’Associazione si propone di:

a) favorire l’accesso allo studio della musica e delle arti performative a persone di ogni età, senza discriminazioni di carattere economico, sociale o culturale;
b) promuovere la formazione musicale di base, intermedia e avanzata, con particolare attenzione alla qualità didattica, alla professionalizzazione e all’innovazione metodologica;
c) sostenere la crescita culturale e artistica delle comunità attraverso attività formative, concertistiche e divulgative;
d) valorizzare il talento musicale, la ricerca artistica e la produzione culturale contemporanea;
e) contribuire allo sviluppo del settore musicale attraverso attività di studio, analisi, confronto istituzionale e proposta, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l’Associazione può svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

a) costituzione e gestione di scuole di musica e centri di formazione artistica;
b) organizzazione di corsi individuali e collettivi, masterclass, workshop, laboratori, seminari e percorsi formativi strutturati in presenza e a distanza;
c) creazione e gestione di piattaforme digitali e sistemi di e-learning per la formazione musicale;
d) progettazione e realizzazione di programmi didattici certificati o riconosciuti, anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
e) organizzazione di concerti, rassegne, festival, saggi, eventi formativi e culturali;
f) produzione e diffusione di contenuti editoriali, audiovisivi e multimediali a carattere formativo e culturale;
g) partecipazione a bandi pubblici e privati, stipula di convenzioni e accordi con enti pubblici, scuole, università, istituzioni culturali e soggetti del Terzo Settore;
h) attività di orientamento e accompagnamento professionale in ambito musicale e artistico;
i) attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, finalizzate al sostegno delle attività istituzionali.

Tutte le attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente e coerentemente con le attività di interesse generale previste dal presente Statuto.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono stabilite per elezione o altra procedura di natura democratica, seguendo il voto a maggioranza. Tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
3. L’attività dell’Associazione è improntata ai principi di libertà ed uguaglianza.
4. L’eventuale quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo e non è trasmissibile né rivalutabile.

1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo degli associati.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda, secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate da chi esercita la responsabilità genitoriale.

1. Gli associati hanno diritto di
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo, e il diritto di partecipare alla formazione del consenso, ove prevista tale modalità decisionale;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l‘associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi, La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l‘eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelando il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
4. La vita dell’associazione si basa su principi di reciprocità, mutualismo e cooperazione aperta. L’eventuale quota associativa annuale è obbligatoria per il mantenimento della qualità di associato ed è stabilita dal Consiglio Direttivo. È intrasmissibile e non rivalutabile.

1. La qualità di associato si perde per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della Deliberazione e contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività è nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Titolo IV

Organi sociali

1. Sono organi dell’Associazione:
a) assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) il Presidente;
d) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui
all’art.30 del Codice del Terzo settore;
e) l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui
all’art.31 del Codice del Terzo settore.
2. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un
altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati,
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione può avvenire mediante lettera, posta elettronica, PEC, o altro mezzo telematico idoneo a garantire la prova dell’avvenuta comunicazione almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale in relazione agli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l‘eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare il Presidente dell’Associazione;
f) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
g) eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;
h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione
dall’Associazione;
i) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
k) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza, salvo che nei casi in cui il Codice del terzo settore o altra norma di legge impongano diverse modalità decisionali, quali ad esempio a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione,
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l‘Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

1. L’Assemblea assume deliberazioni a maggioranza dei voti.
2. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
3. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

1. Il Consiglio Direttivo è l‘organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l‘Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, tranne che nei casi in cui il Codice del terzo settore o altra norma di legge preveda diverse modalità decisionali. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l‘eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l‘eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;
e) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
g) decidere l‘eventuale quota associativa annuale, determinandone l‘ammontare;
h) in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con
collaboratori e consulenti esterni;
i) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
j) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
k) deliberare l‘eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
l) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai
regolamenti interni;
m) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.
3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca disposta dall’Assemblea ordinaria;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 17, comma 2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non Eletti all’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.
In caso di cessazione della maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. Il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni al fine di procedere alla nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, il precedente consiglio rimane in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra gli associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione e cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall’Assemblea tra gli associati.
3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione e cura l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può nominare un Presidente Onorario tra persone che si siano particolarmente distinte per meriti culturali, artistici o per contributi rilevanti alle finalità dell’Associazione. Il Presidente Onorario svolge funzioni di rappresentanza morale e culturale dell’Associazione. Il Presidente Onorario non ha poteri di rappresentanza legale né poteri gestionali o amministrativi. Può partecipare alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, salvo che sia anche associato con diritto di voto. La carica è a titolo gratuito.

1. La carica di Presidente si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione.
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art. 17, comma 2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.9 del presente Statuto.
2. Qualora il Presidente cessi dall’incarico per uno dei motivi indicati nel presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convoca l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata l’incompatibilità al fine di procedere all’elezione del nuovo Presidente. Fino all’elezione del nuovo Presidente, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.

1. L’organo di controllo è monocratico ed eletto dall’Assemblea 2. L’organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. 3. L’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e le deliberazioni di tale organo, sono conservate nella sede dell’Associazione. 4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’organo di controllo decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, la sostituzione dello stesso avviene tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, di utilità sociale e solidaristiche con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l ‘eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale da atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e presentare la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

1. È formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea non necessariamente fra gli associati.
2. L’organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il suo componente è rieleggibile
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell’organo decada prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
4. Il componente dell’organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

1. Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Titolo V

Libri sociali

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione, qualora nominati.
2. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo e dell’organo di revisione, qualora nominati.
2. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali; e) attività di raccolta fondi; f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore; h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione; ogni associato potrà prenderne visione previa richiesta.

Titolo VII

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con i voti favorevoli di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, o in casi di contrasto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, nonché ogni altra norma vigente in materia.